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Domande & Risposte

Pensione Sociale - Assegno Sociale


CHE COS'È

È una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano:

Elenco puntato65 anni di età ;
Elenco puntatola residenza in Italia;
Elenco puntatoun reddito pari a zero o di modesto importo.

I redditi devono essere inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge.
Per il 2008 tali limiti sono pari a € 5.142,67 annui se il pensionato è solo, € 10.285,34 annui se è coniugato. 
 
Sono equiparati ai cittadini italiani:
Elenco puntatogli abitanti della Repubblica di San Marino;
Elenco puntatoi rifugiati politici;
Elenco puntatoi cittadini di uno Stato dell'Unione europea;
Elenco puntatoi cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.
 
 

L'IMPORTO

L'IMPORTO

L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta.
Per il 2008 è pari a € 395,59.
L'assegno non è esportabile e pertanto si perde se l'interessato si trasferisce all'estero.
L'assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti.
Coloro che percepiscono l'assegno sociale possono, a determinate condizioni, avere diritto alle maggiorazioni sociali. (vedi scheda trattamento minimo e maggiorazioni sociali)

 

LA DOMANDA

LA DOMANDA

Può essere presentata o inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a qualunque all’ufficio Inps di residenza. Deve essere redatta su un apposito modulo (AS1) in carta semplice Il modulo è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

Da ricordare

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal modulo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06. 

Alla domanda devono essere allegate:
Elenco puntatoautocertificazione dei dati personali;
Elenco puntatodichiarazione della situazione reddituale;
Elenco puntatodichiarazione di responsabilità riguardo eventuale ricovero presso istituti a carico dello Stato o di enti pubblici.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:
L'ASSEGNO SOCIALE
fonte: www.inps.it

Alcune note sull'istituto dell'affidamento familiare

 In Italia l'affidamento familiare è regolamentato dalla Legge 184/1983, che è stata successivamente modificata dalla Legge 149/2001.

 

L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza di un minore per un periodo di tempo determinato presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare, qualora la sua famiglia d'origine stia attraversando un momento di difficoltà e per vari motivi (difficoltà educative e/o genitoriali, malattia, carcerazione, ecc.) non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli.


L'affidamento è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine e dal rientro del minore nella propria famiglia d'origine.


L'affidamento è consensuale nel caso sia condiviso e approvato dai genitori o giudiziale nel caso sia disposto dell'Autorità Giudiziaria.


L'affidamento si ottiene su richiesta della famiglia naturale ai servizi socio-assitenziali territoriali di residenza e/o su proposta dei servizi stessi o in seguito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.


L'affidamento può essere diurno o part-time (quando è limitato ad alcune ore durante la giornata), oppure residenziale (quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo, presso la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale).


L'affidamento decorre dall'accordo formale tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e la famiglia affidataria' ritenuta idonea' o in base a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria.


L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età, mentre per età inferiori vengono individuate le forme più opportune di coinvolgimento del bambino.


La durata dell'affidamento è temporanea (da alcuni mesi fino a un massimo di due anni come disposto dalla legge). Essa viene definita, di volta in volta, nell'ambito dell'accordo tra i servizi socio-assistenziali, la famiglia naturale e quella affidataria e/o stabilita dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.


L'affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà viene risolta dalla famiglia, da sola e/o con l'aiuto dei servizi, oppure in tutti quei casi in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore."
 
Competente in materia di solito è il Servizio Sociale della Provincia di residenza. Tale istituto coinvolge nella procedura il minore con più di dodici anni ed è disposto o consensualmente con provvedimento amministrativo o per via giudiziale. 
L'istituto dell'affidamento mira soprattutto al recupero del legame familiare da parte del minore.